Negli ultimi anni come abbiamo già avuto modo di sottolineare in precedenza sul nostro blog sono state introdotte nuove norme a livello comunitario che regolano l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione sia a livello domestico che industriale. Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscane a Marche sono finora le uniche regioni italiane che hanno recepito e ratificato le nuove normative in materia adeguando ognuna la propria legislazione interna alle disposizioni previste per il libretto dell’impianto termico e per il controllo dell’efficienza energetica.
I controlli obbligatori sul vostro impianto domestico
Il nuovo regolamento relativo alla manutenzione degli impianti per la climatizzazione sia estiva che invernale definisce i requisiti professionali di coloro che, aziende o liberi professionisti, sono preposti all’ispezione e alla revisione dell’impianto termico. All’interno del provvedimento istitutivo (Dpr 74/2013) si specifica inoltre che per gli impianti di potenza inferiore ai 100 Kw i controlli obbligatori non sono più annuali, bensì biennali se non talvolta quadriennali a seconda della tipologia di dispositivo. Climatek, azienda con sede a Pesaro che da diversi anni si occupa dell’installazione e della supervisione degli impianti di climatizzazione, è autorizzata dalla nuova normativa ad effettuare controlli e revisioni su tutti i dispositivi termici della provincia.
Nuovo libretto e rapporto di efficienza energetica dell’impianto termico
Un’altra novità importante prevista dalla legge è l’obbligo di dotarsi del nuovo modello di libretto per l’impianto termico in cui vanno annotate tutte le operazioni di manutenzione, controllo e ispezione che vengono effettuate periodicamente. Infine dopo qualsiasi tipo di controllo è previsto anche l’obbligo di redigere il cosiddetto rapporto di efficienza energetica dell’impianto. Tale obbligo è valido per tutti i dispositivi con potenza nominale superiore ai 10 Kw per gli impianti invernali, e superiore ai 12 Kw per quelli estivi. Sono esentati dalla redazione di tale rapporto gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili.